1. È istituita la Commissione amministrativa per l'esame delle istanze di indennizzi e di contributi relative alle perdite subite nelle ex colonie, in Albania, in Tunisia, in Libia, in Etiopia e in altri Paesi, di seguito denominata «Commissione», composta da:
a) un magistrato della Corte di cassazione, presidente di sezione o equiparato, in servizio o a riposo, con funzioni di presidente;
b) un consigliere della Corte di cassazione o del Consiglio di Stato, con funzioni di vice presidente;
c) un magistrato della Corte dei conti;
d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro;
f) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;
g) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
h) un rappresentante dell'Agenzia del territorio;
i) un rappresentante del Ministero dell'interno;
l) un rappresentante per ciascuna delle categorie dei soggetti danneggiati, nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, su indicazione delle associazioni più rappresentative, provenienti da:
1) ex Colonie;
2) Albania;
3) Tunisia;
4) Libia;
5) Etiopia;
6) altri Paesi;
m) un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze di livello non inferiore all'area C, posizione economica C2, con funzioni di segretario.
2. La Commissione può nominare nel suo ambito una o più sottocommissioni, composte da cinque membri, tra cui due rappresentanti dei soggetti danneggiati.
3. I componenti della Commissione sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e durano in carica due anni. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente. Alle adunanze della Commissione partecipa, senza diritto di voto, un esperto di estimo. Per la