Art. 3.
(Commissione amministrativa).

      1. È istituita la Commissione amministrativa per l'esame delle istanze di indennizzi e di contributi relative alle perdite subite nelle ex colonie, in Albania, in Tunisia, in Libia, in Etiopia e in altri Paesi, di seguito denominata «Commissione», composta da:

          a) un magistrato della Corte di cassazione, presidente di sezione o equiparato, in servizio o a riposo, con funzioni di presidente;

 

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          b) un consigliere della Corte di cassazione o del Consiglio di Stato, con funzioni di vice presidente;

          c) un magistrato della Corte dei conti;

          d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

          e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro;

          f) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

          g) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

          h) un rappresentante dell'Agenzia del territorio;

          i) un rappresentante del Ministero dell'interno;

          l) un rappresentante per ciascuna delle categorie dei soggetti danneggiati, nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, su indicazione delle associazioni più rappresentative, provenienti da:

          1) ex Colonie;

          2) Albania;

          3) Tunisia;

          4) Libia;

          5) Etiopia;

          6) altri Paesi;

          m) un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze di livello non inferiore all'area C, posizione economica C2, con funzioni di segretario.

      2. La Commissione può nominare nel suo ambito una o più sottocommissioni, composte da cinque membri, tra cui due rappresentanti dei soggetti danneggiati.
      3. I componenti della Commissione sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e durano in carica due anni. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente. Alle adunanze della Commissione partecipa, senza diritto di voto, un esperto di estimo. Per la

 

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validità delle adunanze della Commissione è necessaria la presenza di almeno dieci componenti, compreso il presidente o il vice presidente. A parità di voti prevale quello del presidente; i relatori sono nominati dal presidente, a turno fra i componenti della stessa Commissione.
      4. La Commissione delibera anche in via equitativa e la sua deliberazione ha carattere vincolante; essa è tenuta a ratificare i verbali contenenti le deliberazioni adottate entro il mese successivo alla data della rispettiva adunanza. Le deliberazioni della Commissione sono comunicate agli interessati da parte dei competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di approvazione dei relativi verbali.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, a stabilire l'emolumento spettante ai componenti della Commissione.
      6. Gli oneri connessi al funzionamento della Commissione non devono superare l'importo allo scopo previsto nel bilancio dello Stato per l'anno 2006.